Per poter essere immessi sul mercato e circolare nell'Unione europea, le apparecchiature radio devono rispondere ad una serie di requisiti, stabiliti a livello comunitario dalla Direttiva 2014/53/UE, recepita dall’ordinamento italiano con il decreto legislativo 22 giugno 2016 n. 128.

Per alcune classi e categorie di apparecchiature radio si applicano anche i requisiti di cui al Regolamento 2019/320/UE, al Regolamento 2022/30/UE come modificato dal Regolamento 2023/2444/UE, e alla direttiva 2022/2380/UE.

Regolamento UE 2018/1139

Il Regolamento (UE) 2018/1139 del parlamento europeo e del consiglio del 4 luglio 2018 recante “norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio” l’art. 138 ha modificato l’art. 3 dell’allegato1 della Direttiva 2014/53:

Allegato I

Apparecchiature non contemplate dalla presente direttiva

    1. Apparecchiature radio utilizzate da radioamatori ai sensi dell'articolo 1, definizione 56, delle norme radio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU), tranne nel caso in cui le apparecchiature siano state messe a disposizione sul mercato. Non sono considerati messi a disposizione sul mercato:     a) i kit di apparecchiature radio destinati a essere assemblati e utilizzati da radioamatori; b) le apparecchiature radio modificate da radioamatori ad uso degli stessi; c) le apparecchiature costruite da singoli radioamatori per scopi scientifici e sperimentali nel quadro dell'attività radioamatoriale.
    2. Equipaggiamento marittimo che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 96/98/CE.
    3. Le apparecchiature dell'aviazione seguenti, qualora rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e siano destinati esclusivamente all'uso in volo: a) aeromobili diversi dagli aeromobili senza equipaggio e relativi motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati; b) aeromobili senza equipaggio e relativi motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati, la cui progettazione è stata già certificata in conformità dell'articolo 56, paragrafo 1, di tale regolamento e che sono destinati a funzionare solo su frequenze assegnate dal regolamento radio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni ai fini di un uso aeronautico protetto.
    4. Kit di valutazione su misura per professionisti, destinati a essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini.
    5.  Maggiori informazioni sul sito della Commissione Europea (in inglese)

Comunicazione di immissione sul mercato

Prima del giugno 2016, le apparecchiature radio che utilizzano bande di frequenze la cui applicazione non è armonizzata nell'Unione europea dovevano essere notificate al Ministero con almeno quattro settimane di anticipo rispetto all'immissione sul mercato. Al termine del procedimento, i dati relativi alle medesime apparecchiature venivano inseriti in un apposito database liberamente consultabile.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 128/2016 è decaduto questo obbligo di notifica preventiva, in quanto le informazioni sull’uso dello spettro radio in ciascun Stato membro sono liberamente consultabili sul sito ERO Frequency Information Service (EFIS).

Il database delle apparecchiature notificate in base alla normativa vigente fino alla data del 12 giugno 2016 è comunque mantenuto online.

Requisiti per l'immissione sul mercato

È responsabilità del fabbricante o dell'importatore nel caso di apparecchiature radio originarie di paesi extraeuropei ovvero, nelle ipotesi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 128/2016, del distributore, provvedere affinché vengano immesse sul mercato dell'Unione europea solo apparecchiature radio conformi alla direttiva 2014/53/UE.

In via generale, la conformità alle previsioni della direttiva 2014/53/UE è dimostrata dalla presenza della marcatura CE e della dichiarazione di conformità che sono gli unici modi per dimostrare la rispondenza dell’apparecchio ai requisiti stabiliti per legge:

      • sicurezza elettrica
      • compatibilità elettromagnetica
      • uso efficace dello spettro radioelettrico

Le apparecchiature radio di determinate categorie o classi sono fabbricate in modo tale da garantire la conformità anche ad altri requisiti. Per maggior informazioni si veda il sito della Commissione Europea, sotto "Regolamenti delegati", "Guida RED" ed eventuali altre guide.

Fra le apparecchiature radio sopra descritte fanno eccezione una serie di apparecchiature con caratteristiche particolari, tra le quali:

Sono inoltre escluse dalla disciplina l'equipaggiamento marittimo che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 96/98/CE e ss.mm.  e i kit di valutazione su misura per professionisti, destinati a essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini.

Comunicazione volontaria

Presso il Ministero è rimasto fruibile un servizio che, su base volontaria e gratuitamente, consente a chi ha l'intenzione di immettere sul mercato un'apparecchiatura di conoscere le principali caratteristiche radio (banda di frequenze, potenza, canalizzazione ed altro), gli standard, le specifiche o le norme tecniche di riferimento e la presenza di restrizioni applicabili alla messa in servizio o di requisiti in materia di autorizzazione d’uso.

Per accedere al servizio il richiedente potrà inviare all’indirizzo email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure all’indirizzo PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. una comunicazione di immissione sul mercato utilizzando il modello scaricabile ed editabile (pdf).

BREXIT

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo". L'accordo di recesso prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020. Fino a tale data al Regno Unito e nel Regno Unito si è applicato il diritto dell'Unione nella sua interezza.
Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulla situazione giuridica applicabile dopo la fine del periodo di transizione, su cui la Commissione europea ha emesso un Avviso


Unità organizzativa: Divisione VI - Controllo emissioni radioelettriche. Autorità di sorveglianza sugli apparati radio

Ufficio competente per adozione provvedimento finale: Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale avverso il provvedimento
ricorso in opposizione
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
in alternativa ricorso giurisdizionale amministrativo davanti al TAR Lazio

 

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