Il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, recependo la direttiva 2014/90/UE sugli equipaggiamenti marittimi, ha trasposto nell’ordinamento nazionale gli aspetti della nuova disciplina sugli equipaggiamenti e, in particolar modo, ha stabilito chiaramente le autorità pubbliche che costituiscono le strutture responsabili:
- dell’applicazione delle previsioni relative alle materie di vigilanza sul mercato in materia di equipaggiamento marittimo;
- dell’accreditamento/designazione degli organismi di valutazione della conformità degli equipaggiamenti marittimi;
- degli adempimenti tecnico amministrativi cui viene sottoposto il naviglio;
- dell’istituzione dell’Autorità di vigilanza sul mercato che si occupa, in maniera strutturata e permanente, secondo specifiche procedure e anche attraverso l’effettuazione di prove di laboratorio, dei rischi derivanti dagli equipaggiamenti marittimi presenti sul mercato e a bordo del naviglio europeo.
Il D.P.R. n. 239 del 2017 sostanzialmente attribuisce, all’articolo 5, comma 1, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, la funzione di Amministrazione di coordinamento e indirizzo sull’intera materia riguardante l’equipaggiamento marittimo, che si concretizza anche nell’espletamento delle funzioni relative alle attività di vigilanza sul mercato.
In tale contesto il D.P.R. n. 239 del 2017:
1. all’articolo 3, comma 1, lettera e), definisce quale Autorità di vigilanza del mercato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, di concerto con l’Amministrazione competente, come definita alla lettera b) dello stesso comma, in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo interessato (il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, il Ministero dello sviluppo economico),
2. all’articolo 27 stabilisce la struttura di funzionamento dell’Autorità nazionale di vigilanza, che dovrà conformarsi alle regole stabilite dal Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, inerenti la vigilanza sul mercato, e dispone di definire le modalità attraverso cui le attività di vigilanza dovranno essere svolte di concerto con le Amministrazioni competenti nel contesto delle disposizioni applicative di cui agli articoli 28, 29 e 30 dello stesso D.P.R. 239/2017 per l’individuazione, la valutazione e la gestione amministrativa di equipaggiamenti che comportano rischi o più in generale di equipaggiamenti non conformi ai requisiti tecnici applicabili.

È in fase di elaborazione un decreto interministeriale nel quale sono definite modalità per la vigilanza sul mercato dell'equipaggiamento marittimo.

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